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Chiarimento

  • Egregi signori, con riferimento alla procedura riportata in oggetto con la presente siamo a formulare le seguenti richieste di rettifica: 1- La legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 ha stabilito, all’art 1 comma 578, che “nell’esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture di gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell’eventuale servizio, con evidenziazione separata”. Quanto sopra al fine di consentire ad AIFA di rilevare correttamente il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC. Tale obbligo è di particolare rilevanza nel settore dei gas medicinali, ove, per la peculiarità della fornitura, oltre ai servizi di gestione, manutenzione, etc , vi sono determinate attività, indispensabili per l’utilizzo dei gas, che assumono un peso piuttosto importante. Si citano, ad esempio, il noleggio dei serbatoi, che costituiscono la confezione del farmaco e la cui messa a disposizione comporta ingenti investimenti al fine di garantirne il mantenimento e l’idoneità, e i trasporti, che, dati i volumi e i pesi movimentati e l’assoggettamento alla normativa ADR, hanno un costo che incide notevolmente sul prezzo del prodotto. A tal proposito, per meglio esemplificare la natura di tali servizi, l’associazione nazionale di settore ASSOGASTECNICI ha redatto un Position Paper che descrive in modo esaustivo e riepiloga all’art. 7 le attività accessorie alla fornitura dei gas medicinali. Come riportato nel documento, i servizi indicati costituiscono una lista delle attività che completano la fornitura dei gas medicinali; tale componente di attività accessorie può risultare estremamente rilevante, quando non preponderante, rispetto al complesso della fornitura di gas medicinali. Evidenziamo a tal proposito che il modello di offerta allegato agli atti di gara non consente di esporre una serie di quotazioni relative a servizi, quali il trasporto dei gas liquidi, e i canoni di noleggio dei serbatoi , le analisi dei gas alle prese, i corsi di formazione, la redazione dell’analisi rischi e gestione del piano di sicurezza, la reperibilità. Tali elementi sono causa di indeterminatezza in quanto non è possibile alla ditta candidata conoscere con esattezza le prestazioni comprese nelle singole voci di offerta né tantomeno effettuare una stima precisa dei costi da sostenere. Tali elementi sono inoltre illegittimi, in quanto, in assenza di precisazioni, le quotazioni di alcuni servizi (quali il trasporto, il noleggio dei serbatoi, etc) verrebbero ricomprese nel prezzo del farmaco, contrariamente alle disposizioni della legge di bilancio in vigore. Si rende pertanto necessaria una revisione degli atti di gara mediante inserimento di una serie di voci inerenti ai servizi, che siano dettagliate e distinte dal prezzo del prodotto. 2 - Il bando di gara prevede quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso. A tal proposito, rileviamo che l’oggetto dell’appalto prevede, oltre alla fornitura dei gas, una serie di servizi connessi, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, i corsi di formazione, l’analisi dei gas. Tali servizi sono descritti in alcuni casi nel capitolato in termini essenziali, mentre le relative periodicità e modalità di esecuzione sono per buona parte lasciate alle determinazioni della ditta candidata: ad esempio, in merito all’analisi e controlli dei gas medicinali si si specifica che “La ditta Candidata dovrà presentare un programma operativo per garantire quanto richiesto dal Capitolato Speciale di Appalto e, in relazione ai corsi di formazione, è prevista una periodicità annuale, ma non è specificato il numero di ore di ciascuna sessione. Inoltre, il disciplinare di gara prevede la presentazione (art 15.15) di una serie di relazioni ove la ditta candidata può descrivere le modalità che ritiene di adottare per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto. Il criterio di aggiudicazione prescelto - criterio del prezzo più basso – pertanto contrasta con l’impianto generale della gara e, più in particolare, con la prescrizione di relazioni tecniche sulle modalità di erogazione dei servizi . Tali relazioni non sono affatto mere dichiarazioni di conformità al Capitolato tecnico, bensì elementi tecnico-qualitativi dell’offerta. Di conseguenza le offerte si distingueranno prima di tutto dal punto di vista dei servizi e delle modalità di gestione proposti e, conseguentemente, anche sotto il profilo del prezzo, che necessariamente varierà in funzione delle diverse proposte dei singoli partecipanti. Non è pertanto corretto paragonare sotto il (solo) profilo del prezzo offerte diverse tra loro sotto il profilo tecnico-qualitativo. In virtù delle considerazioni sopra esposte ai punti 1) e 2), onde evitare contenziosi giudiziari all’esito della gara, appare, quindi, opportuno ed anzi necessario, nonché rispondente all’interesse pubblico, una modifica in autotutela della lex specialis di gara che preveda: - Una puntuale distinzione tra i prezzi del farmaco e i prezzi di tutti i servizi oggetto di gara - Quale criterio di aggiudicazione, in sostituzione del criterio del prezzo più basso, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Invitiamo, pertanto, codesta Fondazione a modificare negli anzidetti termini la lex specialis di gara. Distinti saluti

    Domanda del: 30/05/2019 aggiornata il 30/05/2019
  • Quesito già evaso nell'area messaggistica in data 21/05/2019 e pubblicato chiarimento fra i documenti di gara. Cordialmente Il Rup Dott.Antonio Luca Salemi

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