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Fornitura di gas medicinali e tecnici e servizio di manutenzione degli impianti della Fondazione

Soggetto aggiudicatore: Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Oggetto: Fornitura di gas medicinali e tecnici e servizio di manutenzione degli impianti della Fondazione
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 1.367.610,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 1.367.610,00 €
CIG: 7860456D7B
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Ufficio Acquisti
Aggiudicatario : RIVOIRA PHARMA SRL
Data di aggiudicazione: 24 settembre 2019 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 1.209.715,00 €
Data pubblicazione: 10 aprile 2019 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 18 giugno 2019 13:00:00
Data scadenza: 03 luglio 2019 13:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
  • DGUE (Fac-simile o modulo da compilare)
  • Documento di Identità
  • Contributo ANAC
  • Cauzione - Fidejussione
  • DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI DAL PUNTO 15 AL PUNTO 15.14 DEL DISCIPLINARE DI GARA
  • DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI TECNICHE DI CUI AL PUNTO 15.15 DEL DISCIPLINARE DI GARA
Documentazione Offerta Economica:
  • Offerta economica su carta intestata della ditta con informazioni di cui al punto 16 del Disciplinare di Gara
  • schema di presentazione offerta economica (Fac-simile o modulo da compilare)

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Verbale seduta gara del giorno 12/07/2019 15 luglio 2019 9:59:33 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno, si chiede di precisare: 1) se, nelle varie "righe" previste per i documenti amministrativi, possano essere allegate delle cartella "zip" contenenti più documenti, ciascuno dei quali sottoscritto digitalmente; 2) se, un documento possa essere sottoscritto digitalmente anche da più di un sottoscrittore (ad esempio: la Cauzione, riporterebbe la sottoscrizione digitale sia del garante sia della ditta concorrente oppure in caso di avvalimento, i documenti rilasciati dalla ditta ausiliaria riporterebbero la sottoscrizione digitale sia dell'ausiliaria sia della ditta concorrente)

Risposta:

1) si, al massimo di 15 mb per caricamento;

2) si conferma.

Cordialmente

IL RUP

Dott.Antonio Luca Salemi

Chiarimento n. 2

Domanda:

Buongiorno, si chiede di precisare: 1) se, nelle varie "righe" previste per i documenti amministrativi, possano essere allegate delle cartella "zip" contenenti più documenti, ciascuno dei quali sottoscritto digitalmente; 2) se, un documento possa essere sottoscritto digitalmente anche da più di un sottoscrittore (ad esempio: la Cauzione, riporterebbe la sottoscrizione digitale sia del garante sia della ditta concorrente oppure in caso di avvalimento, i documenti rilasciati dalla ditta ausiliaria riporterebbero la sottoscrizione digitale sia dell'ausiliaria sia della ditta concorrente). Grazie per l'attenzione.

Risposta:

Quesito già evaso nell'area messaggistica in data 23/05/2019. Cordialmente Il Rup Dott.Antonio Luca Salemi

Chiarimento n. 3

Domanda:

Spett.le Ente, in relazione alla presente procedura, siamo a sottoporVi i seguenti quesiti. RIFERIMENTO: DISCPLINARE “PREMESSE” ED ART. 17.1 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE “ Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 in quanto fornitura con caratteristiche “standardizzate.” Premesso che: - con il D.Lgs. 50/2016 è stata recepita la direttiva 2014/24/UE che all’art. 95 ha regolamentato i criteri di aggiudicazione degli appalti. - l’Autorità Nazionale anticorruzione, in attuazione dell’art. 213 del Codice degli appalti, ha approvato, con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, le Linee Guida n. 2, relative all’offerta economicamente più vantaggiosa. - a seguito delle modifiche apportate all’art. 95 dal D. Lgs. 56/2017, l’ANAC, con delibera n. 424 del 2 maggio 2018, ha aggiornato le predette linee guida. Ciò premesso, ANAC ritiene che l’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente ad un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato. A questo proposito alla Scrivente preme portare all’attenzione della Spett.le Stazione Appaltante quanto indicato nel decreto del Ministero della Salute del 10.08.2018 con il quale sono state approvate le linee guida per la stesura di capitolati di gara per l’acquisizione dei dispositivi medici. (Decreto pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 253 del 30 ottobre 2018) Il Ministero da indicazione, per l’aggiudicazione delle forniture dispositivi medici, di privilegiare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la valutazione sia di elementi quantitativi (prezzo) sia qualitativi (qualità intrinseca, caratteristiche funzionali ed ergonomiche, fattori ascrivibili all’intero ciclo di vita). Riportiamo di seguito uno stralcio dell’articolo 3 del decreto del Ministero della Salute. “3. Elementi essenziali di un documento tecnico di gara” 3.1 I criteri di valutazione della qualità dei dispositivi medici Il perseguimento dell'obiettivo di "qualificare" la spesa pubblica sanitaria rendendola "produttiva", ovvero di acquistare e combinare fattori produttivi che massimizzino la produzione di salute al costo più basso, impone una riflessione sui criteri di scelta per l'affidamento dei contratti pubblici di acquisto dei DM. Il concetto di qualità a cui si deve far riferimento riguarda la qualità intrinseca del dispositivo medico ovvero le caratteristiche tecniche/funzionali, di sicurezza e di efficacia. L'art. 95 del D. Lgs 18/16 n.50 e s.m.i. del Codice dei contratti pubblici, nell'affrontare la questione relativa all'aggiudicazione delle forniture, privilegia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo e, in particolare, al comma 10-bis stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 percento. Questo concetto evidenzia come la qualità venga considerata un elemento prioritario ed imprescindibile. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevede di valutarne sia gli elementi quantitativi, misurabili oggettivamente e tradotti automaticamente in valori numerici, sia quelli qualitativi, che possono non misurabili oggettivamente e pertanto valutabili solo con l'espressione di giudizi soggettivi da parte dei componenti della commissione giudicatrice e tradotti in numeri, quindi, in maniera discrezionale. Si porta all’attenzione della Spett.le Stazione Appaltante che l’oggetto della gara prevede in sintesi quanto segue: - fornitura di gas medicinali e tecnici - implementazione di un servizio di “gestione dai magazzini “ai punti di utilizzo - “gestione delle centrali di stoccaggio” dei gas e monitoraggio delle stesse attraverso sistemi telematici - fornitura in comodato d’ uso di un serbatoio criogenico - “manutenzione” delle centrali gas - svolgimento dei corsi di formazione, analisi dei gas, controlli ambientali, messa a disposizione delle unità mobili di emergenza - “progetto e esecuzione di lavori attinenti centrali primarie e sistema di produzione di aria medicale” Ai sensi dell’art. 95 comma 4 la Stazione Appaltante può utilizzare il criterio del minor prezzo solo per i servizi e le forniture con caratteristiche “standardizzate” o le cui condizioni sono definite dal “mercato”. Si rileva che: - le forniture oggetto di gara non possono essere considerate “standard” in quanto trattasi di servizi che ogni azienda sviluppa sulla base del proprio Know How e della propria organizzazione aziendale con costi e soluzioni differenti; - i Dispositivi Medici atti all’erogazione dei farmaci gassosi presenti sul mercato hanno caratteristiche tecnico/prestazionali molto differenti a seconda del produttore e sono soggetti ad obsolescenza, proprio come rilevato nell’ articolo 3 del decreto del Ministero della Salute; - l’art. 17. 1 del disciplinare prevede che la Presidenza della Fondazione nomini una commissione tecnica atta a valutare la conformità di quanto offerto. Tale Commissione non sarebbe necessaria se il prodotto da offrire fosse catalogabile tra quelli previsti dal codice come “standard”; - l’articolo 95 comma 3 lettera b) prevede che venga utilizzato il criterio dell’offerta più vantaggiosa per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro: la lex specialis di gara (vedasi allegato B e C) prevede servizi tecnici da svolgere presso la Fondazione per un importo pari a 98.200,00 €/anno CHIARIMENTO: Alla luce delle suddette considerazioni e di quanto espresso nel decreto del ministero della salute del 10 agosto 2018 e sulla base di quanto previsto nell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), si chiede che il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, scelto per la procedura in oggetto, venga rivisto. ***************************************** RIFERIMENTO: CAPITOLATO ART. 3.3 SERBATOI – PACCHI E BOMBOLE La ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Fondazione: a) all’esecuzione di ogni opera eventualmente richiesta dai vigili del fuoco L’indeterminatezza dei costi a carico della ditta aggiudicataria non consente di «definire l’offerta economica». Per una gara così complessa il piano economico e finanziario deve contenere il dettaglio di tutti i costi a carico della ditta aggiudicataria. Per paradosso l’aggiudicatario subirà gli effetti negativi dell’offerta formulata su base di dati parziali e insufficienti. CHIARIMENTO In mancanza di un dato certo sui costi per “ogni opera eventualmente richiesta dai vigili del fuoco” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 nonché degli articoli 23 e 95 della medesima legge, si chiede lo stralcio della previsione. ***************************************** RIFERIMENTO: BANDO ART. 4 - DISCIPLINARE ART. 1.2. E 1.3 (IMPORTI A BASE D’ ASTA) Alla luce di quanto riportato nella lex specialis in merito agli importi, CHIARIMENTO Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e successiva modifica intercorsa tramite il D.Lgs. 56/2017, si chiede di indicare la percentuale di incidenza dei costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in questo procedimento di gara. ***************************************** RIFERIMENTO: CAPITOLATO ART. 3.2 QUALITÀ DEI PRODOTTI LIQUIDI E GASSOSI DISCIPLINARE ART. 1.2. E 1.3 (IMPORTI A BASE D’ ASTA) - ART. 3.4 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI Art 3.2: Le ditte Candidate dovranno presentare copia del certificato con il numero AIC rilasciato dall’ AIFA Art.3.4: La ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata dell‘ appalto, l’esecuzione di: 1) Controlli sui gasa medicinali AIC erogati a valle delle confezioni fisse (metodiche previsti in monografia) 2) La ditta aggiudicataria dovrà effettuare a valle delle confezioni fisse dei gas medicinali AIC(Ossigeno), installate presso le UU.OO/Servizi, una verifica annuale che certifichi la qualità del farmaco introdotto nella rete di distribuzione Premesso che: il serbatoio criogenico è una confezione di farmaco e presenta un numero di A.I.C. per ogni singola taglia di serbatoio. La qualità del prodotto in esso contenuto è “garantita” dal medesimo rilascio della AIC da parte dell’Autorità competente (AIFA). I Produttori di Farmaci sono infatti tutti soggetti ai controlli da parte di AIFA in merito alla verifica di tutto il ciclo produttivo legato ai prodotti farmaceutici e l’AIC viene rilasciata a conferma che il prodotto in commercio è perfettamente aderente a quanto previsto dalle GMP e dalle relative monografie. In relazione a quanto richiesto nell’art. 3.4. (ove si fa riferimento alle metodiche previste in monografia) viene fatto presente che, per l’Ossigeno F.U. la farmacopea prevede: - le analisi “in produzione” che vengono svolte secondo le GMP (in virtù di tali analisi viene emesso il numero di lotto produttivo che attesta la conformità del prodotto alla farmacopea) - test che vengono svolti alle bocchette, tramite detector tube, per verificare che “a valle dell’impianto” (e non del Serbatoio) il prodotto sia ancora conforme a quanto previsto dalla Farmacopea CHIARIMENTO Ai sensi del D.Lgs. 219/06 e relativi decreti attuativi si chiede lo stralcio delle disposizioni di cui all’art. 3.2 “Qualità dei prodotti liquidi e gassosi” e art. 3.4 “Controlli quali-quantitativi”. ***************************************** RIFERIMENTO: CAPITOLATO ART. 4.2. SERVIZIO DI GESTIONE GAS MEDICINALI PUNTO D,E,F - PROSPETTO ECONOMICO ALLEGATO A La ditta aggiudicataria dovrà fornire un servizio di gestione dei gas medicali che comprenda: d) la movimentazione dei recipienti presso i reparti ed i servizi per almeno 2 volte alla settimana dalle 8 alle 14, tale servizio deve essere supportato da un software per la tracciabilità delle bombole consegnate e) la sostituzione delle bombole presso le rampe e i depositi (pieno/vuoto) f) l’espletamento del servizio di movimentazione bombole presso i vari reparti/servizi dell’ospedale con particolare riferimento alla ripartizione per punto di consegna e di utilizzo Come si evince dal prospetto economico (Allegato A) tutte le voci di costo relative ai servizi legati al bene, ovvero tutti i gas medicinali oggetto di gara (previsti dal punto “a” al punto “i” dell’art. 4.2 del capitolato tecnico) devono essere quotate da ogni azienda concorrente all’interno di una sola voc. La Stazione Appaltante ha fissato in 2,20 €/mc la fornitura del farmaco ossigeno liquido in dewar comprensivo della gestione site gas management, nello specifico comprensivo di gestione di contenitori mobili di ossigeno criogenico e gestione bombole quota mese comprensivo. CHIARIMENTO La legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 ha stabilito, all’art 1 comma 578, che “nell’esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture di gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell’eventuale servizio, con evidenziazione separata”. Quanto sopra al fine di consentire ad AIFA di rilevare correttamente il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC. Si chiedie che venga rivisto l’Allegato “A” in modo che il servizio di movimentazione bombole ed il relativo software di gestione vengano quotati separatamente dai farmaci. ***************************************** RIFERIMENTO: PROSPETTO ECONOMICO ALLEGATO “A” Nel prospetto Economico allegato “A” viene chiesto di quotare le miscele da fornire sulla mera base del numero di gas di cui la miscela stessa è composta. CHIARIMENTO Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 50 si chiede di indicare l’esatta composizione espressa in percentuale delle miscele a 3 e 4 gas di cui intendete approvvigionarvi mediante questa procedura di gara, in quanto il costo di tali miscele è estremamente dipendente oltre che dal numero di gas, dalla qualità del gas richiesto. In assenza di questi dati è impossibile determinare: - la congruità del prezzo posto a base di gara - i costi di produzione delle miscele - il prezzo da proporre per le miscele ***************************************** RIFERIMENTO: CAPITOLATO ART. 6.6. CENTRALI DI PRODUZIONE ARIA MEDICALE COMPRESSA TRATTATA F.U. L’articolo richiede alle ditte concorrenti la presa visione dei sistemi di produzione dell’aria medicinale a cui far seguire una valutazione di conformità ed efficienza per eventuale adeguamento o messa a disposizione in comodato di nuovi sistemi per la produzione di aria medicinale CHIARIMENTO Al fine di valutare il grado di conformità ed efficienza della centrale dell’Aria del vostro Presidio Ospedaliero in conformità ai principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità previste dal codice, il vostro spettabile Ente dovrebbe mettere a disposizione di tutte le ditte concorrenti il manuale d’uso e manutenzione della centrale di produzione dell’Aria attualmente installata e tutti i dati progettuali dell’ impianto di erogazione dei medicinali installato a valle della stessa. In assenza di tali dati non è possibile determinare i costi degli eventuali adeguamenti. Inoltre, ai sensi di quanto espresso all’art 1 comma 578 della legge di bilancio n. 145 del 30/12/2018, non si riscontra dove poter quotare questa voce di spesa negli allegati relativi all’ offerta economica Alla luce delle suddette considerazioni si chiede lo stralcio della previsione di cui all’art. 6.6 del capitolato. ***************************************** RIFERIMENTO: PROSPETTO ECONOMICO ALLEGATO “A” Durante il sopralluogo eseguito nella giornata del 13 maggio u.s. è emerso che oltre ai gas presenti nel “Prospetto Economico Allegato A” sono in uso presso il vostro Presidio Ospedaliero anche confezioni di Ossigeno Medicale In pacchi. Ai sensi del D.Lgs. 219/16 per quanto concerne l’ossigeno fornito in pacchi bombola la classe di rimborsabilità di pertinenza è “H osp” mentre il prezzo “ex factory” di queste confezioni di farmaco è indicato da AIFA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed allineato per tutti i produttori di gas farmaceutici. CHIARIMENTO Alla luce delle suddette considerazioni si chiede: - che venga modificato il “Prospetto Economico Allegato A” in modo che sia possibile quotare questa confezione; - che venga utilizzato come prezzo a base d’asta quello indicato da AIFA in Gazzetta Ufficiale relative all’AIC dei singoli produttori anche ai sensi dell’art 4 del D.Lgs. 50/2016; - che venga modificato il prospetto economico allegato A in modo che ogni concorrente possa indicare, per quanto riguarda i prezzi relativi ai gas in AIC e DM, il prezzo a confezione come previsto da AIFA. ***************************************** RIFERIMENTO: PROSPETTO ECONOMICO ALLEGATO “A” Ai sensi di quanto espresso all’art 1 comma 578 della legge di bilancio n. 145 del 30/12/2018 si chiede di modificare il prospetto economico in modo da poter quotare in maniera distinta le seguenti voci di costo legate ai prodotti in AIC previsti in gara: - Noleggio Serbatoio criogenico a confezione - Noleggio pacchi bombola a confezione - Noleggio bombole a confezione - Trasporto gas criogenico con cisterna - Trasporto Pacchi Bombole a confezione - Trasporto bombole a confezione

Risposta:

Quesito già evaso nell'area messaggistica in data 21/05/2019 e pubblicato chiarimento fra i documenti di gara. Cordialmente Il Rup Dott.Antonio Luca Salemi

Chiarimento n. 4

Domanda:

In riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere le seguenti richieste di chiarimento. CAPITOLATO TECNICO ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO Viene indicato che “il servizio deve garantire [...] la fornitura in comodato d’uso di un serbatoio criogenico di almeno lt 5.000. La Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico di presentare l’istanza presso il Comando dei Vigili del Fuoco e presso gli organi previsti dalla normativa di settore per l’acquisizione dei pareri, qualora necessari.” Si vuole sottolineare che, fermo restando che la Ditta Aggiudicataria garantirà la preparazione della documentazione eventualmente necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione presso i Vigili del Fuoco e presso gli altri organi previsti dalla normativa di settore, il Titolare dell’attività di deposito gas comburenti, secondo l’art. n. 5 del DPR 151/2011, è la Stazione Appaltante. Con riferimento al succitato regolamento, si evidenzia infatti che l’Aggiudicatario non detiene requisiti e poteri operativi tali da prendersi in carico tale titolarità. Infatti a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’adozione di un piano di emergenza e la gestione della squadra antincendio e dei presidi antincendio sono in carico alla Stazione Appaltante, la quale in accordo al D.Lgs. 81/2008, sezione VI, art. 43 detiene l’obbligo di tali adempimenti; il prodotto Ossigeno liquido e compresso, una volta consegnato, diventa di proprietà della Stazione Appaltante; la gestione dell’area limitrofa ai depositi di prodotto liquido e gassoso e le attività di prevenzione, quali ad esempio il permesso di lavoro, per attività o lavorazioni da svolgersi sempre nell’area limitrofa, sono a carico della Stazione Appaltante; l’area su cui vengono installate le centrali sono di proprietà della Stazione Appaltante. ART. 3.3 SERBATOI, PACCHI BOMBOLE Viene indicato che “La ditta aggiudicataria dovrà fornire [...] un numero di pacchi bombole, contenenti Aria Medicinale FU, da adibire come riserva adiacente alle apparecchiature di produzione di aria medicinale FU tale da garantire un’autonomia di erogazione per un periodo non inferiore a 72 ore in caso di forzata interruzione delle apparecchiature di produzione primaria”. Al fine di consentire alle Ditte Candidate di effettuare l’adeguato dimensionamento delle scorte da prevedere si chiede di voler indicare i consumi annuali di Aria Medicinale FU o in alternativa di poter indicare il numero di bombole/ pacchi bombola da prevedere come back up. Inoltre viene indicato successivamente che “Le riserve gassose, in termini di bombole o pacchi bombole devono essere dimensionate in base ai consumi annui di ossigeno, in modo da garantire un’autonomia di almeno 72 ore”. Sia in merito all’Aria Medicinale FU che in merito all’Ossigeno Medicinale FU, si chiede di voler confermare che, qualora gli spazi messi a disposizione non fossero sufficienti ad alloggiare il numero di pacchi bombola necessari a soddisfare tale richiesta, la Ditta Aggiudicataria potrà provvedere ad installare tutti i pacchi coerenti con gli spazi a disposizione, garantendo comunque i tempi di autonomia richiesti stoccando una quantità congrua e dedicata di bombole/ pacchi bombole presso un sito della Ditta più prossimo ai presidi oggetto dell’Appalto. Tale configurazione garantirà la massima sicurezza della continuità della fornitura dei gas medicinali in caso di emergenza. Viene prescritto inoltre che “Le bombole di Ossigeno di emergenza da collocare nei vari reparti, al fine di evitare i rischi dovuti alla compressione adiabatica durante l’uso dovranno essere equipaggiate di una valvola riduttrice - flussometrica conformi alle norme vigenti e di rastrelliere o carrellino, se necessari”. Si chiede di poter specificare la taglia e il numero delle bombole da prevedere in reparto. Si chiede di voler confermare che la prescrizione “La Ditta aggiudicataria dovrà altresì gestire un numero adeguato di bombole - pacchi-bombole di aria medicinale di proprietà della Fondazione [...]” è un refuso, dal momento a far data dal 01.02.2018 i Titolari di AIC di gas medicinali non possono più riempire bombole di proprietà di terzi, ma devono utilizzare esclusivamente bombole proprie, rilasciate in accordo alle condizioni previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio. Allo stesso articolo si prescrive inoltre che “La ditta aggiudicataria dovrà altresì prevedere, a sua totale cura e spese, contestualmente all’installazione dei serbatoi sotto descritti, all’eventuale modifica del basamento [...].” Si segnala la totale mancanza di documentazione riguardante lo stato delle piazzole sulle quali dovrà essere installato il serbatoio per la fornitura di gas criogenico. Al fine di consentire alle Ditte Candidate di elaborare un’offerta tecnica ed economica remunerativa e congrua, si chiede di voler specificare se la centrale attualmente installata è dotata di regolare CPI come previsto dalla vigente normativa dei VV.FF. e chi si farà carico degli eventuali costi relativi ai rilievi preliminari ed alla progettazione della piattaforma, al fine di produrre le pratiche da predisporre ai VV.F. e Genio Civile secondo il Testo Unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001 art. 23 bis, nonché i costi relativi alla realizzazione della piattaforma stessa, indispensabile per la corretta installazione dei serbatoi criogenici per la fornitura dell’ossigeno liquido. Di seguito viene indicato che la Ditta Aggiudicataria dovrà altresì provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Fondazione [...] alla certificazione PED delle piazzole comprendenti serbatoio, dispositivi di sicurezza e gassificazione”. Si chiede di voler confermare che è sufficiente la certificazione PED del serbatoio criogenico. ART. 3.4 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI Si chiede di voler specificare se i controlli richiesti debbano essere effettuati da laboratorio accreditato ACCREDIA e se tale accreditamento deve essere previsto per ciascuna o solo su alcune delle prove oggetto dei controlli (purezze ed inquinanti di tutti i gas medicinali AIC). Si chiede inoltre di specificare per le prove per cui è eventualmente richiesto l’accreditamento in quale categoria queste debbano essere effettuate ai sensi del Regolamento ACCREDIA n. RG-02 (Regulation for the accreditation of test, food safety and medical laboratories) e in particolare: Categoria 0: Prove eseguite presso una stazione di prova permanente; Categoria I: Prove eseguite presso una stazione di prova temporanea; Categoria II: Prove eseguite presso una stazione di prova mobile; Categoria III: Prove eseguite fuori stazione: prove che il personale dipendente da una delle stazioni, come precedentemente definite, effettua in siti posti al di fuori delle stesse. Viene prescritto inoltre che “La ditta aggiudicataria dovrà effettuare, su ogni centrale e su ciascuna linea di produzione , due verifiche annuali per certificare che la qualità dell’aria prodotta abbia le caratteristiche di purezza previste dalla Farmacopea Ufficiale vigente” (così come anche indicato all’ART. 5.4-D Prese Gas Medicali), mentre al paragrafo 6.6 CENTRALI DI PRODUZIONE ARIA MEDICINALE COMPRESSA TRATTATA FU viene indicato che “In ogni caso dovranno essere garantiti i seguenti controlli analitici, a carattere periodico trimestrale, previsti dalla Farmacopea” (così come anche indicato all’ART. 5.4-A Gestione e manutenzione centrali aria gas medicinali, aria medicale, vuoto). Si chiede di specificare univocamente la periodicità dei controlli richiesti. Si chiede inoltre di voler confermare che i controlli devono essere eseguiti sul 10% del numero complessivo di prese, indicando il numero di prese per ciascun gas erogato presso il presidio ospedaliero. In ultimo si chiede di voler confermare che non è richiesta alcuna analisi relativamente al Protossido d’Azoto, dal momento che, pur avendo rilevato in fase di sopralluogo che tale non sono presenti centrali di tale gas, sono ancora presenti 24 unità terminali. Le succitate informazioni sono indispensabili per definire univocamente le condizioni tecniche minime del progetto che dovrà essere realizzato e per mettere tutte le Ditte Candidate nelle medesime condizioni di partecipazione nel rispetto della par condicio tra i partecipanti. Questo è tanto più rilevante nell’ambito di un appalto aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo. ART. 3.5 ACCESSORI-CONSUMABILI Viene indicato che “La Ditta Concorrente si impegnerà a fornire gli accessori necessari, quali riduttori di pressione, umidificatori, flussimetri, innesti, gorgogliatori, etc … all’erogazione dei gas presso ogni singola utenza (posti letto, apparecchiature, ambulatori, laboratori, ecc, …) nelle quantità necessarie alle attività sanitarie” Si chiede di poter fornire indicazioni circa il numero di accessori al fine di consentire alle Ditte Candidate di elaborare un’offerta ponderata e remunerativa. Viene prescritto inoltre che “Dopo gli interventi di nuova installazione e di manutenzione dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi della Direttiva Dispositivi Medici [...].” Si chiede di confermare che è richiesta la certificazione solo per le nuove installazione, in quanto non è prevista dalla normativa vigente il rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di attività di sola manutenzione. ART. 4.2 SERVIZIO DI GESTIONE GAS MEDICINALI Viene indicato che “La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire un servizio di gestione dei gas medicinali che comprenda [...] la movimentazione dei recipienti presso i reparti e i servizi per almeno due volte la settimana dalle 8,00 alle 14,00. Tale servizio deve essere supportato da un software per la tracciabilità delle bombole consegnate alle singole UO/Servizi”. Si chiede di voler confermare che tale software non deve prevedere un’interfaccia utente per la Stazione Appaltante. Inoltre in merito al “riempimento (due volte alla settimana) dei contenitori mobili di ossigeno liquido (bombole madri) utilizzate per il riempimento degli stroller, inclusi a loro volta nel servizio” si chiede di poter specificare il numero di Contenitori Mobili di Ossigeno liquido e di Stroller da mettere a disposizione presso il presidio ospedaliero. ART. 5.4 TIPOLOGIA DI INTERVENTO E PROCEDURE Vengono indicate “prove periodiche di collaudo degli evaporatori , delle bombole (comprese quelle di proprietà della Fondazione), e/o degli altri sistemi di stoccaggio.” Come già segnalato a far data dal 01.02.2018 i Titolari di AIC di gas medicinali non possono più riempire bombole di proprietà di terzi, ma devono utilizzare esclusivamente bombole proprie, rilasciate in accordo alle condizioni previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio. Per tale motivo tutte le bombole necessarie a garantire i consumi richiesti nel presente appalto saranno messe a disposizione della Ditta Aggiudicataria che si farà carico di eseguire i collaudi periodici previsti dalla normativa vigente. Si chiede di voler stralciare tale indicazione in quanto trattasi probabilmente di refuso. Relativamente alla “Gestione e manutenzione centrali aria gas medicinali, aria medicale, vuoto” si chiede di voler stralciare le attività: (7) verifica del corretto funzionamento degli impianti elettrici [...] (13) Disinfestazione dei locali ove sono situate le aspirazioni dei compressori per aria medicale, nonché gli scarichi delle pompe per vuoto dal momento che tali attività non hanno attinenza con l’oggetto di gara, né con la normale attività delle Ditte Candidate. Inoltre in merito alla “Gestione e manutenzione reti di distribuzione di I° e II° stadio” si chiede di voler specificare le frequenze attualmente ‘da concordare’, al fine di definire univocamente le condizioni tecniche minime del progetto che dovrà essere realizzato e per mettere tutte le Ditte Candidate nelle medesime condizioni di partecipazione nel rispetto della par condicio tra i partecipanti. Questo è tanto più rilevante nell’ambito di un appalto aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo. In merito alla “Manutenzione e assistenza per i riduttori portatili” si chiede di voler specificare il numero dei riduttori portatili che devono essere assoggettati a eventuale manutenzione. ART. 5.6 TEMPI DI INTERVENTO E REPERIBILITÀ Viene indicato che “La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la presenza tempestiva di mezzi tecnici e personale specializzato per il ristabilimento delle condizioni ottimali di funzionamento entro e non oltre 24 ore [...] ”. Si evidenzia però che non è possibile garantire tali tempi di risoluzione a priori e al netto della valutazione del malfunzionamento. Si chiede pertanto di modificare tale richiesta chiedendo alle Ditte Candidate di garantire le tempistiche di intervento, messa in sicurezza e garanzia della continuità di erogazione, atte alla successiva risoluzione del malfunzionamento nel più breve tempo possibile.

Risposta:

Quesito già evaso nell'area messaggistica in data 21/05/2019 e pubblicato chiarimento fra i dpcumenti di gara. Cordialmente Il Rup Dott.Antonio Luca Salemi

Chiarimento n. 5

Domanda:

Egregi signori, con riferimento alla procedura riportata in oggetto con la presente siamo a formulare le seguenti richieste di rettifica: 1- La legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 ha stabilito, all’art 1 comma 578, che “nell’esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture di gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell’eventuale servizio, con evidenziazione separata”. Quanto sopra al fine di consentire ad AIFA di rilevare correttamente il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC. Tale obbligo è di particolare rilevanza nel settore dei gas medicinali, ove, per la peculiarità della fornitura, oltre ai servizi di gestione, manutenzione, etc , vi sono determinate attività, indispensabili per l’utilizzo dei gas, che assumono un peso piuttosto importante. Si citano, ad esempio, il noleggio dei serbatoi, che costituiscono la confezione del farmaco e la cui messa a disposizione comporta ingenti investimenti al fine di garantirne il mantenimento e l’idoneità, e i trasporti, che, dati i volumi e i pesi movimentati e l’assoggettamento alla normativa ADR, hanno un costo che incide notevolmente sul prezzo del prodotto. A tal proposito, per meglio esemplificare la natura di tali servizi, l’associazione nazionale di settore ASSOGASTECNICI ha redatto un Position Paper che descrive in modo esaustivo e riepiloga all’art. 7 le attività accessorie alla fornitura dei gas medicinali. Come riportato nel documento, i servizi indicati costituiscono una lista delle attività che completano la fornitura dei gas medicinali; tale componente di attività accessorie può risultare estremamente rilevante, quando non preponderante, rispetto al complesso della fornitura di gas medicinali. Evidenziamo a tal proposito che il modello di offerta allegato agli atti di gara non consente di esporre una serie di quotazioni relative a servizi, quali il trasporto dei gas liquidi, e i canoni di noleggio dei serbatoi , le analisi dei gas alle prese, i corsi di formazione, la redazione dell’analisi rischi e gestione del piano di sicurezza, la reperibilità. Tali elementi sono causa di indeterminatezza in quanto non è possibile alla ditta candidata conoscere con esattezza le prestazioni comprese nelle singole voci di offerta né tantomeno effettuare una stima precisa dei costi da sostenere. Tali elementi sono inoltre illegittimi, in quanto, in assenza di precisazioni, le quotazioni di alcuni servizi (quali il trasporto, il noleggio dei serbatoi, etc) verrebbero ricomprese nel prezzo del farmaco, contrariamente alle disposizioni della legge di bilancio in vigore. Si rende pertanto necessaria una revisione degli atti di gara mediante inserimento di una serie di voci inerenti ai servizi, che siano dettagliate e distinte dal prezzo del prodotto. 2 - Il bando di gara prevede quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso. A tal proposito, rileviamo che l’oggetto dell’appalto prevede, oltre alla fornitura dei gas, una serie di servizi connessi, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, i corsi di formazione, l’analisi dei gas. Tali servizi sono descritti in alcuni casi nel capitolato in termini essenziali, mentre le relative periodicità e modalità di esecuzione sono per buona parte lasciate alle determinazioni della ditta candidata: ad esempio, in merito all’analisi e controlli dei gas medicinali si si specifica che “La ditta Candidata dovrà presentare un programma operativo per garantire quanto richiesto dal Capitolato Speciale di Appalto e, in relazione ai corsi di formazione, è prevista una periodicità annuale, ma non è specificato il numero di ore di ciascuna sessione. Inoltre, il disciplinare di gara prevede la presentazione (art 15.15) di una serie di relazioni ove la ditta candidata può descrivere le modalità che ritiene di adottare per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto. Il criterio di aggiudicazione prescelto - criterio del prezzo più basso – pertanto contrasta con l’impianto generale della gara e, più in particolare, con la prescrizione di relazioni tecniche sulle modalità di erogazione dei servizi . Tali relazioni non sono affatto mere dichiarazioni di conformità al Capitolato tecnico, bensì elementi tecnico-qualitativi dell’offerta. Di conseguenza le offerte si distingueranno prima di tutto dal punto di vista dei servizi e delle modalità di gestione proposti e, conseguentemente, anche sotto il profilo del prezzo, che necessariamente varierà in funzione delle diverse proposte dei singoli partecipanti. Non è pertanto corretto paragonare sotto il (solo) profilo del prezzo offerte diverse tra loro sotto il profilo tecnico-qualitativo. In virtù delle considerazioni sopra esposte ai punti 1) e 2), onde evitare contenziosi giudiziari all’esito della gara, appare, quindi, opportuno ed anzi necessario, nonché rispondente all’interesse pubblico, una modifica in autotutela della lex specialis di gara che preveda: - Una puntuale distinzione tra i prezzi del farmaco e i prezzi di tutti i servizi oggetto di gara - Quale criterio di aggiudicazione, in sostituzione del criterio del prezzo più basso, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Invitiamo, pertanto, codesta Fondazione a modificare negli anzidetti termini la lex specialis di gara. Distinti saluti

Risposta:

Quesito già evaso nell'area messaggistica in data 21/05/2019 e pubblicato chiarimento fra i documenti di gara. Cordialmente Il Rup Dott.Antonio Luca Salemi

Chiarimento n. 6

Domanda:

Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti, al fine di poter predisporre la risposta alla procedura in oggetto. 1. All’art. 3.3 del Capitolato Tecnico, pag. 6, si richiede: “La Ditta aggiudicataria dovrà fornire: un numero di pacchi-bombole, contenenti Aria medicinale F.U., da adibire riserva adiacente alle apparecchiature di produzione di aria medicinale F.U. tale da garantire un'autonomia di erogazione per un periodo non inferiore a 72 ore in caso di forzata interruzione delle apparecchiature di produzione primaria;” dato che la fornitura dell’Aria Medicinale in pacchi bombole non è inserita nell’allegato “A” e nel modulo offerta economica, si chiede di modificare l’allegato “A”, il modello offerta e di conseguenza di adeguare l’importo posto a base d’asta della presente procedura di gara. Inoltre, dato che il fabbisogno annuale di Aria Medicinale non è specificato e che essa è prodotta prioritariamente da compressori di cui non si conoscono i dati di marcia, non è possibile determinare le scorte in pacchi per coprire il periodo di 72 ore indicato nel C.S.A. di gara. 2. All’art. 6.1 del C.S.A. “Analisi dei rischi e gestione del piano di sicurezza” è indicato che la Ditta Candidata dovrà presentare, congiuntamente all’offerta: a. Mappa dei rischi b. Piano degli interventi programmati per la sicurezza c. Elaborazione dei rischi residui d. Assunzione con indicazione nominativa dell’incaricato della Ditta Aggiudicataria, di cui all’articolo 2 del presente C.S.A. Considerata anche la modalità di aggiudicazione della presente procedura di gara e visto il riferimento alla Ditta “Aggiudicataria” contenuto nel punto “d” di cui sopra, si chiede conferma che il riferimento alla Ditta Candidata sia un refuso e si chiede di voler stralciare dalla documentazione a corredo dell’offerta la documentazione indicata dal punto “a” al punto “d” di cui sopra in quanto saranno in capo alla sola Ditta Aggiudicataria. 3. Sempre all’art. 6.1 del C.S.A. “Analisi dei rischi e gestione del piano di sicurezza” è indicata la messa a disposizione di “almeno 1 carrello di emergenza”. Per dar modo alle Ditte Candidate di valutare i costi di appalto, si chiede di definire il numero di carrelli di emergenza necessari per espletare il servizio. 4. All’art. 6.3.1 “Monitoraggi ambientali: rilevazione e monitoraggio dei gas anestetici” è richiesta la rilevazione ed il monitoraggio dei gas anestetici. In particolare, si richiede: La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla rilevazione ed il monitoraggio dei gas anestetici nelle sale operatorie e nei locali adiacenti dove vengono utilizzati i gas anestetici. Nel corso dell'espletamento di tale servizio dovrà provvedere all'esecuzione dei controlli descritti dalla legislazione nazionale e regionale e alla trasmissione della documentazione attestante l’esito delle misure effettuate con eventuali indicazioni circa gli interventi correttivi da svolgere a carico degli impianti erogatori e/o delle apparecchiature presenti nei locali oggetto delle verifiche. La Ditta Aggiudicataria provvederà all'esecuzione dei seguenti controlli semestrali, previsti dalla linea guida dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), e nel rispetto dei relativi metodi (due per ogni sala operatoria, le sale operatorie sono cinque) e la verifica del corretto funzionamento del sistema di rilevazione installato: • Rilievo dell'inquinamento da gas anestetici nelle sale operatorie e nei locali adiacenti in fase operativa; Per valutare correttamente i costi del servizio, si chiedono le seguenti informazioni: - Il numero di Sale Operatorie su cui deve essere effettuato il servizio - Definire cosa si intende per “locali attigui” alle Sale Operatorie e stabilirne il numero. - La tipologia di impianti erogatori di gas anestetici presenti utilizzati (tipologia, fabbricante, anestetici distribuito 5. All’art. 3.3 del Capitolato Tecnico, pag. 7, si richiede: La Ditta aggiudicataria dovrà altresì gestire un numero adeguato di bombole o pacchi-bombole di aria medicinale di proprietà della Fondazione, da adibire come riserva adiacente ai serbatoi­ erogatori, alle apparecchiature di produzione di aria medicinale F.U., etc..., tali da garantire un'autonomia di erogazione per un periodo non inferiore a 72 ore in caso di forzata interruzione delle apparecchiature di produzione primaria. Qualora risultasse necessario acquistare altre bombole o pacchi-bombole di aria medicale la fondazione procederà con procedura separata; In considerazione del Decreto AIFA 4 dicembre 2015, applicato dal 31 gennaio 2018 che stabilisce quanto segue: “Facendo seguito ai comunicati AIFA del 03.04.2015, del 10.04.2015 e del 04.12.2015, si conferma che i Titolari di AIC di gas medicinali non possono gestire bombole di proprietà di terzi (farmacie, distributori, ospedali, case di cura, autoambulanze, altri mezzi di soccorso, studi medici, ecc.), ma devono utilizzare esclusivamente bombole di proprietà del titolare A.I.C.”, si chiede di modificare il dettato della lex specialis e di modificarlo considerando confezioni di proprietà dell’Appaltatore o, più genericamente, del Titolare di A.I.C.. 6. All’art. 3.3 del Capitolato Tecnico, pag. 7, si richiede: “La Ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere, a sua totale cura e spese, contestualmente all'installazione dei serbatoi sotto descritti, all'eventuale modifica del basamento, nonché all’allacciamento alla rete di distribuzione e agli impianti elettrici esistenti.” Premesso che è un obbligo legislativo installare un serbatoio criogenico su una piazzola ed un’area idonea e rispondente alle norme ed alle leggi in vigore, la richiesta di “eventuale modifica del basamento” in base alla norma antisismica NTC 2018 penalizza economicamente la ditta subentrante e non l’attuale fornitore in quanto quest’ultimo non obbligato perché non modifica lo stato di fatto. Al fine di valutare l’idoneità della piazzola esistente è necessario conoscere i calcoli strutturali, avere disegni e relazione tecnica del basamento esistente. Si chiede inoltre, al fine di garantire pari opportunità a tutti gli operatori economici concorrenti, che la costruzione del nuovo basamento sia a carico della stazione appaltante. 7. All’art. 3.3 del Capitolato Tecnico, pag. 7, si richiede - per l’Ossigeno in pacchi - quanto segue: “Le riserve gassose, in termini di bombole o pacchi-bombole devono essere dimensionate in base ai consumi annui di ossigeno, così come specificati nel seguito, in modo da garantire un'autonomia di almeno 72 ore”. La fornitura dell’Ossigeno in pacchi non è inserita nell’allegato “A” e nel modulo offerta economica. Si chiede pertanto di confermare la fornitura dell’Ossigeno Medicinale in pacchi bombola e di modificare l’allegato “A”, il modello offerta e di conseguenza la base economica di gara. In base a quanto riportato nella tabella fabbisogni, il consumo annuale di ossigeno è di oltre 150.000 mc, corrispondenti a 410 mc al giorno. Per garantire l’autonomia di 72 ore bisogna disporre di 1.230 mc che possono essere contenuti in 9,3 pacchi bombola d’Ossigeno (12 b.le x 50 lt). Si fa notare che l’area di contenimento delle centrali non è sufficiente a contenere tale quantità di riserve gassose di Ossigeno. 8. Al fine di poter determinare il numero di analisi qualitative gas ai punti di utilizzo è necessario conoscere il numero totale dei posti presa d’utilizzo per ciascun gas, il numero e la tipologia dei reparti. Si chiede pertanto di fornire le informazioni necessarie per formulare un’offerta basata sui Vostri desiderata con dati d’ingresso chiari ed univoci per tutti i concorrenti. 9. All’art. 4.2 del Capitolato Tecnico, “Servizio di gestione gas medicinali” - pag. 12, si richiede: “I gas, di volta in volta ordinati, secondo modalità concordate con il servizio farmaceutico, devono essere consegnati presso i depositi della Fondazione, come requisito minimo entro: • 3 giorni dalla data di ricevimento ordine (24 ore in caso di urgenza) per ossigeno liquido, azoto liquido ed altri gas;” La fornitura dell’Azoto liquido non è inserita nell’allegato “A” e nel modulo offerta economica. Si chiede pertanto di confermare la fornitura dell’azoto liquido specificandone quantità e tipologia di contenitore, di modificare l’allegato “A”, il modello offerta e di conseguenza la base economica di gara. 10. Al fine di garantire pari informazioni ed opportunità a tutti gli operatori economici, si chiede di fornire maggiori dettagli in merito alla consistenza Impianti di distribuzione gas medicinali e, se presenti, agli impianti di evacuazione dei gas anestetici. Nel corso del sopralluogo non è possibile acquisire tutte le informazioni necessarie ad eseguire valutazioni tecniche, di sicurezza, normative ed economiche adeguate alle richieste di gara. È necessario pertanto ottenere le planimetrie delle reti di distribuzione ed un computo metrico dettagliato che riporti anche fabbricante e modello dei singoli componenti: • Centrali • allarmi • quadri di 2° stadio • Posti presa d’utilizzo Si chiede di fornire anche copia del certificato di conformità dell’Impianto esistente. 11. In differenti sezioni del Capitolato tecnico viene fatto riferimento ai listini prezzi. Ad esempio: All’art. 3.5 “Accessori-Consumabili” è richiesto “Di tali articoli si chiede alla Ditta Candidata ampia documentazione tecnica e listino prezzi in vigore a sconto praticato alla Stazione Appaltante. (vedi Allegato C”). All’art. 5.3 “Attività preliminari” è richiesto “Nel caso sia di Interventi di manutenzione straordinaria a guasto o su rottura o di Interventi di manutenzione straordinaria migliorativa, si precisa che saranno pagati a parte i materiali impiegati, al prezzo di listino ufficiale del fornitore depositato presso camera di commercio con lo sconto del ribasso di gara, e la manodopera, al prezzo delle tariffe orarie di manutenzione con ribasso applicato (vedi Allegato C). In ogni caso l'attività preliminare di progettazione ed elaborazione è prestata dalle Ditta Aggiudicataria senza oneri per questa Fondazione”. Nell’allegato “C” “Accessori e manutenzione extra canone da liquidare a misura” è richiesto “Accessori necessari per l'erogazione dei gas (allegare listino e ribasso percentuale praticato) Materiali necessari per la Manodopera straordinaria (allegare listino e ribasso percentuale praticato)” Al fine di chiarire cosa debba essere presentato in sede di offerta, si chiede conferma che il riferimento ai “Listini depositati alla Camera di Commercio” sia un refuso i Listini da presentare siano quelli dedicati al presente appalto per i quali verrà indicato lo sconto che verrà a voi riservato. 12. Considerato che il Protossido d’Azoto non è inserito nell’allegato “A” e nel modulo offerta economica, si chiede di indicare gli inquinanti da rilevare negli ambienti operatori. Nel caso in cui fosse invece un gas di vostro consumo, si chiede di modificare l’allegato “A”, il modello offerta e di conseguenza la base economica di gara. 13. Con riferimento al contenuto della Busta “Documentazione amministrativa e tecnica”, Punti 15.4 e 15.5, si chiede di specificare che l’anno di riferimento richiesto per l’attestazione delle prestazioni per forniture oggetto di gara e per il fatturato globale sia ricompreso nell’ultimo triennio (2016-2017-2018). Si chiede altresì di confermare che quanto richiesto nella Tabella 1 del Punto 15.4 equivalga a quanto richiesto nella Tabella 3 del Punto 15.5. 14. Con riferimento all’Art. 13 del Disciplinare di gara “Requisiti di Idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale” viene richiesto di “aver realizzato un fatturato specifico relativo all’oggetto dell’appalto, almeno pari a € 500.000,00 iva esclusa in un anno”. In considerazione del fatto che la commessa comprende tutte le attività elencate all’Art. 1 del Capitolato Tecnico - dal punto 1 al punto 8 - siamo a chiedere di confermare che gli operatori economici possano presentare fatturati realizzati per contratti riguardanti i molteplici ambiti elencati". 15. Con riferimento al contenuto della Busta “Documentazione amministrativa e tecnica”, il Punto 15.8 prevede l’accettazione del protocollo di legalità. Successivamente, al Punto 15.13, viene richiesta una “dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità”. Si chiede di specificare cosa si intenda con quest’ultima richiesta. 16. Con riferimento al contenuto della Busta “Offerta economica”, si chiede di confermare quanto segue: - gli “oneri non soggetti a ribasso” menzionati al punto 1) sono afferenti agli oneri derivanti da rischio di interferenza stimati pari a zero dal Vostro Ente; - i “costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, legati ai rischi propri dell’attività delle imprese” menzionati al punto 3) da indicare separatamente, siano da intendersi inclusi nel prezzo complessivo offerto. Si chiede inoltre se tali costi debbano essere solamente indicati sulla base di una percentuale dell’importo offerto oppure se debbano essere dettagliati in una tabella contente l’elencazione delle voci che li compongono. 17. Con riferimento al contenuto della Busta “Offerta economica”, riferimento Lettera B), è richiesta la presentazione di un “listino prezzi di accessori e consumabili, a cui verrà applicato lo sconto comunicato dal partecipante nella scheda di presentazione offerta economica”. Si chiede di precisare a quale sconto - tra quelli indicati nelle 3 voci previste nell’Allegato C - si debba fare riferimento. 18. Si chiede di indicare la composizione delle MISCELE richieste (ternaria e quaternaria) al fine di poterne garantire sia la disponibilità che l’approvvigionamento nei tempi prescritti dagli atti di gara. 19. Tra gli atti di gara viene indicata un’unica aliquota IVA pari al 22%, per tutte le voci che compongono l’offerta economica. In considerazione del fatto che la presente procedura prevede sia la fornitura di gas/miscele, sia i servizi di gestione e manutenzione, si chiede di verificarne la correttezza. 20. All’Art. 5.3 del Capitolato Tecnico, nel paragrafo relativo al “Rilievo degli accessori” viene specificato che “i beni oggetto del servizio di manutenzione sono dettagliatamente descritti nell’Allegato B”. Di fatto, nell’Allegato B, viene riportato – quale bene oggetto del servizio di manutenzione – solo la centrale aria compressa medicale e vuoto. Si chiede di meglio dettagliare i beni oggetto di tale servizio. 21. L’Art. 3.5 del Capitolato Tecnico prevede che “la ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare nell’offerta per ogni Dispositivo Medico proposto il codice Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici e il codice REF produttore”. Si chiede di confermare che tale indicazione sia richiesta solo ed esclusivamente per l’ “Anidride Carbonica Laparoscopica D.M. ricarica bombole lt. 14 o inferiori”. 22. Con riferimento all’Art. 7.2 del Capitolato Tecnico “cantieri temporanei o mobili” si chiede di precisare se la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 9 del D. Lgs. 81/2008 debba essere resa dalla Ditta Aggiudicataria oppure dalle Ditte Concorrenti in sede di presentazione dell’offerta. Certi di un Vostro riscontro, l’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

Risposta:

Quesito già evaso nell'area messaggistica in data 21/05/2019 e pubblicato chiarimento fra i documenti di gara. Cordialmente Il Rup Dott.Antonio Luca Salemi

Chiarimento n. 7

Domanda:

Spett.le Amministrazione, si chiede di voler confermare che "il software per la tracciabilità delle bombole consegnate alle singole UO/Servizi" di cui all'art. 4.2 SERVIZIO DI GESTIONE GAS MEDICINALI deve essere ad esclusivo utilizzo della Ditta Aggiudicataria e che non deve essere previsto alcun accesso al software stesso per gli operatori della Stazione Appaltante. In merito all'art. ART. 3.4 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI si chiede di voler confermare che è possibile proporre analisi di qualità effettuate in categoria III, dal momento che la stessa permette di eseguire prove in loco ed avere i risultati in tempo reale, e di conseguenza è la maggiormente qualificante e affidabile. Cordiali saluti.

Risposta:

Quesito n. 1: "il software per la tracciabilità delle bombole consegnate alle singole UO/Servizi" di cui all'art. 4.2 SERVIZIO DI GESTIONE GAS MEDICINALI deve essere ad esclusivo utilizzo della Ditta Aggiudicataria, fermo restando che la stessa con la cadenza prevista in Capitolato deve dare comunicazione al Responsabile del Servizio Farmacia delle attività effettuate. quesito n. 2: Le migliorie proposte si intendono accettate da questa Fondazione. Cordiali Saluti

Chiarimento n. 8

Domanda:

Buongiorno, con riferimento alla presente procedura: 1) Ci permettiamo segnalarvi di aver riscontrato un mero errore di calcolo nella sommatoria delle voci relative ai GAS LIQUIDI, di cui all’Allegato A. Infatti, il totale indicato di € 863.210,00 pare non includere gli importi relativi alle seguenti due voci: - “Azoto Liquido” per l’importo di € 4.200,00 - “Azoto Protossido/Ossigeno 50/50” per l’importo di € 2.500,00 Il totale corretto delle voci di cui all’Allegato A dovrebbe pertanto essere pari ad € 869.910,00. Conseguentemente, il Totale Complessivo (A + B + C) riportato nell’Allegato C dovrebbe risultare pari ad € 1.367.610,00 anziché € 1.360.610,00. Vi chiediamo gentilmente di voler verificare. *** 2. Si chiede di confermare che all’articolo 3.2 del capitolato tecnico di gara i siti autorizzati di produzione primaria di si intendono i siti di produzione primaria dei gas medicinali ottenuti per distillazione frazionata dell’aria liquida. *** 3. Contestualmente alle risposte a precedenti istanze di chiarimento, è stato pubblicato l’Allegato “A” rettificato. In esso è stata inserita la fornitura di nr. 10 bombole di “Azoto Protossido/Ossigeno 50/50 bombole da 5 litri”. Considerato che: • l’A.I.C. (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) per tale prodotto è in possesso ad un limitato numero di operatori economici del mercato • L’impatto economico del prodotto sul valore complessivo dell’appalto è nettamente inferiore all’1% • Il prodotto in oggetto, stante la sua specificità, viene acquisito mediante procedure di gara dedicate Per favorire la massima partecipazione e favorire la massima concorrenza, si chiede di stralciare questo prodotto tra quelli richiesti in gara e presenti nell’Allegato “A”. 

Risposta:

1) Gli allegati sono stati corretti. 2) Si conferma che per produzione primaria si intende che la ditta produttrice è da intendersi come ditta detentrice dell'AIC ricevuto da parte di AIFA. 3) Si conferma quanto precedentemente esposto sul punto. Il RUP